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Ordinanza — n. 4032/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite supporting elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4032/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ercolano Rosario inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's interpretation of intercepted communications but failed to provide specific grounds or the factual elements supporting his claims. The court ruled that the appeal violated the requirement of specificity mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal must specify the grounds of complaint and indicate the elements supporting them; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specificity of grounds elements supporting complaint Code of Criminal Procedure supervisory review limits istanza d'interpretazione difficoltà linguistiche illecita decodificazione di offerte in codice

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Considerato che nel caso di specie il ricorso inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar
Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea
Sez. 3, n. 35593 del 17/5/2016, Folino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERCOLANO ROSARIO nato a NAPOLI il 10/09/1980 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 14 giugno 2021, confermava lo condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Noia, in data 24 marzo 2015, nei confronti (L Ercolano Rosario, in relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio ci; motivazione in ordine alla prova di penale responsabilità dell'imputato e al trattamento sanzionatorio a questi riservato, risulta del tutto generico, litandosi a proporre una lettura alternativa della valutazione delle captazioni non consentita in questa sede, atteso che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacato dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza dello motivazione con cui esse sono recepite.

In questa sede, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prov 2, , ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la .:Uformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/052016, Folino, Rv. 267650-01); Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decision impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze;

Considerato che nel caso di specie il ricorso inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc pen., in quanto, a fronte di una sentenze impugnata che ha logicamente argomentato su en -ambi i profili censurati dal ricorrente, non indica gli elementi che sono alla base delle dogli nze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed e ercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere ichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dello Cassa delle ammende. P.Q.N . dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric rrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensor