Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the generic complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was deemed entirely generic and lacked specific factual elements. Rossi Marco challenged the appellate court's confirmation of his conviction for the crime of provoking hatred, arguing a lack of motivation without detailing the specific points of the decision he contested. The court ruled that under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, the appellant must identify the precise elements underlying his grievances to allow the reviewing judge to exercise its supervisory function, a requirement not met in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal must specify the elements supporting the complaints; a generic challenge without identifying specific grounds renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI MARCO nato a ROMA il 17/07/1969 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 22 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 24 febbraio 2016, nei confronti di Rossi Marco, in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per assenza di motivazione, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata, che ha ampiamente evidenziato le ragioni a fondamento della responsabilità dell'imputato, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile che ha depositato memoria e nota spese e che si liquidano in complessivi euro 3510,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Laurenzano Emiliano Dario, che liquida n complessivi euro 3510,oltre accessori di legge. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre-..' cente