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Ordinanza — n. 4029/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation and repetition of merits arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4029/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Zonetti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Zonetti argued that the lower court's judgment suffered from a defect in reasoning regarding his criminal responsibility for attempted robbery. The court rejected this claim because the appeal contained only merit-based criticisms and repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal of Rome.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only censure of the merits or repeats arguments already examined, and lacks a specific defect in the court's reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defect in reasoning repetition of arguments merits review prohibited court of cassazione tentata rapina commisurazione della pena per rapina risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZONETTI ANDREA nato a ROMA il 03/02/1972 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 6 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 17 gennaio 2017, nei confronti di Zonetti Andrea, H relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per il delitto di tentata rapina impropria, oltre a contenere censure attinenti al merito della vicenda, non sindacabili, dunque in sede di legittimità, ripropone argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi dalla corte d appello, che con motivazione non certamente illogica ha compiutamente evidenziato com l'intento dello Zonetti non fosse semplicemente quello di danneggiare la serranda dell'esercizio commerciale, bensì di perpetrare un furto al suo interno, poi non portato a compimento, trasformatosi in tentativo di rapina a seguito della violenza esercitata nei confronti deg! operanti di P.G. intervenuti sul luogo;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delL Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre ente