Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claim of insufficient motivation regarding recidivism aggravation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Romano Consuelo inadmissible, confirming the lower court's conviction for the crime specified in Article 493-ter of the Penal Code. The appellant argued that the appellate judgment lacked sufficient motivation regarding the recognition of recidivism, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision rests on the appellate court's detailed reasoning linking the defendant's multiple prior convictions to a high social danger and criminal indifference.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 55, comma 9, D.Igs. 231/2007; Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.p.: An appeal claiming insufficient motivation for the recognition of recidivism is inadmissible when the lower court has provided ample argumentation demonstrating the social danger and indifference of the defendant based on prior convictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO CONSUELO nats,a ROMA il 04/02/1989 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 10 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri, in data 16 febbraio 2018, nei confronti di Romano Consuelo, in relazione al reato di cui all'art. 55, comma 9, D.Igs. 231/2007 (attuale art. 493-ter cod. pen.). Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta un'insufficiente motivazione nella ritenuta sussistenza della recidiva contestata, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice ha ampiamente argomentato in ordine al riconoscimento dell'aggravante, evidenziando a pagina 2 della sentenza impugnata come il reato in esame fosse evocativo di una spiccata pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali, peraltro per reati della stessa indole, così da dimostrare l'assoluta indifferenza della prevenuta rispetto alle precedenti condanne e l'inclinazione a trarre sostentamento dal crimine;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre :dente