Italian Court dismisses appeal claiming misclassification of theft as receiving stolen goods due to generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Ruggiu inadmissible, upholding the lower court's conviction for receiving stolen goods under Article 648 of the Penal Code. The appellant argued that the crime should be reclassified as theft, but the court found this ground generic and merely repetitive of issues already thoroughly examined and dismissed by the trial judge. Consequently, the court rejected the appeal, confirming the original conviction and ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the sole ground contests a misclassification of receiving stolen goods as theft based on generic arguments that fail to provide specific factual rebuttal to the established legal criteria for the crime of receiving.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIU ALESSANDRO nato a MONTEROTONDO il 26/08/1973 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 10 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 13 gennaio 2012, nei confronti di Ruggk: Alessandro, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge nella mancata derubricazione del delitto di ricettazione in quello di furto, oltre ad essere del tutto generico, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi da giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha difatti correttamente ricondotto il caso di specie nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., uniformandosi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di Questa Corte, secondo cui risponde d; ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elennew_. probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de , ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali E della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre n