Ordinanza — n. 4026/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA AMALIA nato a SAN MARTINO VALLE CAUDINA il 21/07/1983 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 7 marzo 2022, riformando parzialmente per intervenuta estinzione per prescrizione del reato sub a), la sentenza pronunciata da: Tribunale di Roma, in data 19 luglio 2018, nei confronti di Bevilacqua Amalia, confermava nei resto la condanna per il reato di cui all'art. 56, 640 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un'erronea applicazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità della prevenuta per la tentata truffa, è finalizzato z, prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, ie relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata hanno puntualmente individuato nella condotta posta in essere dall'imputata tutti gli elementi costituivi del delitU ex art. 56, 640 cod. pen, sottolineando, in particolare, la capacità ingannatoria della stess;,- secondo un criterio valutativo ex ante, con argomentazioni avverso le quali il ricorrente omette di confrontarsi;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4026/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., si limita a riproporre profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno difatti escluso la speciale tenuità del danno, in ragione della rilevanza del pregiudizic , che il delitto avrebbe provocato nella vittima sul piano morale, ove consumato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannE, della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA AMALIA nato a SAN MARTINO VALLE CAUDINA il 21/07/1983 avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 7 marzo 2022, riformando parzialmente per intervenuta estinzione per prescrizione del reato sub a), la sentenza pronunciata da: Tribunale di Roma, in data 19 luglio 2018, nei confronti di Bevilacqua Amalia, confermava nei resto la condanna per il reato di cui all'art. 56, 640 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un'erronea applicazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità della prevenuta per la tentata truffa, è finalizzato z, prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, ie relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata hanno puntualmente individuato nella condotta posta in essere dall'imputata tutti gli elementi costituivi del delitU ex art. 56, 640 cod. pen, sottolineando, in particolare, la capacità ingannatoria della stess;,- secondo un criterio valutativo ex ante, con argomentazioni avverso le quali il ricorrente omette di confrontarsi;
Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., si limita a riproporre profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno difatti escluso la speciale tenuità del danno, in ragione della rilevanza del pregiudizic , che il delitto avrebbe provocato nella vittima sul piano morale, ove consumato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannE, della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua; e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr