Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and factual elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground for challenging the lower court's conviction for receipt was deemed entirely generic and failed to specify the points of criticism. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate judge from identifying the basis of the grievances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal must specify the points of criticism and the factual elements underlying the grievances; otherwise, it is inadmissible for lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNOKAJ VALENTIN nato il 22/04/1981 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; At4L
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 26 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 11 ottobre 2021, nei confronti di Pernokaj Valentin, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di penale responsabilitE: dell'imputato per il delitto di ricettazione, risulta del tutto generico; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiU prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gk elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delh Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estenso