Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for robbery, upholding sentencing discretion and lack of generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for robbery and the imposition of a sentence above the statutory minimum. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the sentencing logic, but the court found these arguments manifestly unfounded given the defendant's prior record and the severity of the crime. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 640 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that generic mitigating circumstances are denied when the defendant's criminal history and the gravity of the offense justify a harsher penalty, and that sentencing discretion within statutory limits is not subject to cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PAPA SIMONE nato a ROMA il 19/04/1990 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 26 aprile 2022, confermava la condanno pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 16 maggio 2017, nei confronti di Del Papa Simone„ in relazione al reato di cui all'art. 56, 640 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto il richiamo plurimi precedenti penali e ai carichi pendenti gravanti sull'imputato, peraltro per reati della stessa indole di quello per cui si procede, nonché alla gravità del fatto contestato, consegnano una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 de/ 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi c superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02);
Considerato che anche la seconda doglianza, che contesta una violazione di legge e uí! vizio di motivazione in ordine alla determinazi )ne della pena inflitta, è manifestamente , infondata, in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la »eria base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento logico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò c:le nel ::so di specie non ricorre, avendo, i giudici di merito, ampiamente giustificato l'irrogazione i una pena in misura superiore al minimo edittale, valorizzando la gravità dell'episxlio e a particolare intensità del dolo mostrata dal prevenuto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso dew esse dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese proc'ssuai e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri )rrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas i delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estenso