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Ordinanza — n. 4023/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for theft and violence, citing insufficient grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4023/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Curcuruto Letteria inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and violence. The appellant's sole ground, alleging a defect in the reasoning regarding the defendant's criminal responsibility, was found manifestly unfounded and contradicted by the trial record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 56, 628 cod. pen.; The appeal against a criminal judgment based on a generic allegation of a defect in the reasoning regarding criminal responsibility is inadmissible when the reasoning is clearly supported by the evidence and the prosecutor's report.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defect in reasoning theft and violence Italian criminal procedure manifestly unfounded appeal difetto di motivazione imputazione di furto insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
del Tribunale di Messina, in data 27 settembre 2021, nei confronti di Curcuruto Letteria, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 56, 628 cod.
Art. 628 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCURUTO LETTERIA nato a MESSINA il 22/10/1967 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 13 maggio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Messina, in data 27 settembre 2021, nei confronti di Curcuruto Letteria, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen., riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, risulta manifestamente infondato, in quanto palesemente smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che alle pagine 2 e ha difatti sottolineato come dalle sovrapponibili dichiarazioni rese dalle due testimoni, peraltrc, riscontrate dai rilievi di P.G. e dal referto medico, emergesse con evidenza la colpevolezza della prevenuta, avendo questa esercitato violenza nei confronti dell'addetta alle vendite, dopo aver tentato di rubare un capo di abbigliamento dal negozio;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanne. della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente