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Ordinanza — n. 4021/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for abuse of building codes due to inadmissible factual censure and late filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4021/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Curatola's appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for building code violations. The court rejected the appellant's arguments regarding the timing of criminal acts and the suspension of prescription periods due to the pandemic, noting these were matters already properly adjudicated by the trial judges. Furthermore, the civil party's request for cost liquidation was dismissed because the submissions were filed late, exceeding the statutory fifteen-day deadline prior to the hearing.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 83 comma 2 d.l. 18/2020: Appeals containing non-justiciable factual censure or lacking legal grounds are inadmissible, and pandemic-related procedural suspensions apply only to terms commencing or fixed during the emergency period.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual censure prescription suspension building code crimes late filing deadline Cassation review criminal procedure legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 83 comma 2 d.l. 18/2020
280432 - 02 che hanno affermato che in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l.
Art. 83 comma 4 d.l. 17 marzo 2020 n. 18
280432 - 02 che hanno affermato che in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l.
Art. 633 cod. pen.
Art. 639-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432
Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv. 281308
rilevata la tardività delle conclusioni della parte civile e della relativa richiesta di liquidazione spese, con conseguente inammissibilità delle richieste articolate perché depositate oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv. 281308-01);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURATOLA VINCENZO nato a MESSINA il 18/06/1992 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 5 luglio 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 20 febbraio 2020, nei confronti di Curatola Vincenzo, in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. b, 93, 94 e 95 D.P.R. 380/2001 e 633, 639-bis cod. pen. Rilevato che il ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata hanno difatti individuato, sulla base delle risultanze istruttorie, il tempus commissi delicti, e sancito la realizzazione delle opere abusive da parte del prevenuto, sconfessando così le deduzioni difensive sul punto;

Considerato che la doglianza, che genericamente lamenta la mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, risulta manifestamente infondata, in quanto, fermo restando come in nessun caso poteva dirsi spirata la prescrizione, il secondo giudice ha correttamente calcolato nel caso di specie il termine di "sospensione Covid" pari a 64 giorni, trattandosi di sentenza di primo grado che, seppur adottata in data anteriore all'inizio del periodo di sospensione delle attività processuali (20 febbraio 2020), recava un termine di deposito della motivazione, pari a 90 giorni, che ricadeva certamente nell'arco temporale interessato dall'art. 83, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020 (9 marzo - 11 maggio 2020) (in tal senso Sez.

U n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 - 02 che hanno affermato che in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale, e tale deve certamente ritenersi il termine per il deposito della motivazione come indicato dal giudice di appello). rilevata la tardività delle conclusioni della parte civile e della relativa richiesta di liquidazione spese, con conseguente inammissibilità delle richieste articolate perché depositate oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv. 281308-01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere esten