Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for theft due to inadmissibility of legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Maria Giacobbe inadmissible. The appellant challenged her criminal conviction for theft by arguing for an alternative reading of evidence regarding unauthorized bank withdrawals. The court rejected this because the arguments were extraneous to the admissibility review and contradicted the lower courts' well-founded findings of guilt based on the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be admissible; arguments extraneous to the admissibility review or contradicting the lower courts' well-founded findings of fact are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIACOBBE MARIA nato a MESSINA il 23/10/1962 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 6 giugno 2022, confermava le condanna pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 9 febbraio 2022, nei confronti d, Giacobbe Maria, in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, e finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato d' legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argoment giuridici dai giudici di merito, che in particolare a pagina 4 della sentenza impugnata hanno sottolineato come dall'istruttoria risultasse evidente la colpevolezza della prevenuta, avendc questa effettuato svariati prelievi dal conto intestato alla persona offesa, mediante la carta e libretto postale di cui aveva la disponibilità in ragione del rapporto con quest'ultima, senza che tali operazioni potessero trovare giustificazione nelle ordinarie esigenze dettate dalla convivenza tra i due;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannz. - della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor, della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuai e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente