Italian Court dismisses appeal as criminal appeal merely reproduces already rejected arguments regarding extortion attempt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The lower court had already rejected the claim that the defendant's conduct constituted attempted extortion, finding the threat sufficient to coerce the victim and directly aimed at obtaining money. The appellate court ruled the current appeal was a mere reproduction of arguments previously dismissed by the trial judge with correct legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDI NICOLA nato a BARI il 10/09/1975 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 27 settembre 2021, riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 28 maggio 2019, nei confronti d , Gagliardi Nicola, confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 56, 629 cod. pen. e 75, comma 2, D.L. 159/2011, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza del delitto di tentata estorsione, risulta meramente riproduttivo di profil di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata ha difatti evidenziato come, per quanto emerso dall'istruttoria, la minaccia posta in essere dal prevenuto fosse idonea a coartare la volontà della persona offesa e univocamente diretta a conseguire la somma di denaro; circostanza, quest'ultima, non verificatasi solo per cause indipendenti dal volere dell'agente, che pertanto non poteva considerarsi autore di una condotta desistente, né di un recesso attivo;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente