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Ordinanza — n. 4018/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and repetitive regarding criminal recidivism and obstruction of justice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4018/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The Court of Appeal had already thoroughly examined the criminal charges of recidivism and obstruction of justice, finding the appellant's conduct met the statutory elements. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant's arguments were merely generic reproductions of issues already properly addressed by the lower courts without engaging with the specific legal reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic criticisms and merely reproduces issues already adequately examined and dismissed by the courts of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection recidivism obstruction of justice Italian Supreme Court procedure procedural costs fine confisca dei proventi di reato imputazione di furto confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 648-bis cod. pen
del Tribunale di Foggia, in data 10 ottobre 2013, nei confronti d: D'Angelo Claudio, in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO CLAUDIO nato a BARI il 04/02/1962 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 4 ottobre 2021, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Foggia, in data 10 ottobre 2013, nei confronti d: D'Angelo Claudio, in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, oltre a contenere censure del tutto generiche, risulta meramente riproduttivo di questioni adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici,. avverso i quali il ricorrente omette di confrontarsi (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha evidenziato che la condotta posta in essere dal prevenuto integrasse gli estremi del riciclaggio, sottolineando come questi avesse apposte su un veicolo di provenienza furtiva la targa e il numero di telaio dell'auto a lui intestata, cos da ostacolarne l'accertamento della provenienza delittuosa, senza che alcuna credibiliU. potesse avere la confessione di aver commesso meramente il furto dell'auto riciclata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de; ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente