Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to prefigurative facts and non-expired prescription period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Antonio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for theft and the lack of prescription, arguing for an alternative factual reconstruction. The court rejected these claims because the first ground sought to prefigure facts outside the scope of judicial review, while the second failed as the seven-year prescription period for the crime had not yet expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 646 cod. pen.; Art. 363 n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it attempts to prefigure alternative fact scenarios outside the scope of judicial review or if the statutory prescription period for the alleged crime has not yet expired.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONINO ANTONIO nato a SAN SEVERO il 08/06/1960 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 12 ottobre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 15 ottobre 2019, nei confronti di Antonino Antonio, in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che a pagina 4 della sentenza impugnata hanno difatti correttamente ritenuto integrato il delitto contestato, evidenziando come, secondo quanto emerso dall'istruttoria, il prevenuto avesse utilizzato il veicolo successivamente alla risoluzione del contratto di leasing, che avrebbe dovuto dar luogo, invece, all'immediata restituzione del mezzo a seguito della lettera del 27/03/2014 con la quale veniva richiesta l'immediata restituzione del mezzo;
Considerato che la seconda doglianza, che genericamente lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondata, in quanto alla data di pronuncia della sentenza di appello il termine di prescrizione dell'appropriazione indebita, pari, al netto di eventuali sospensioni, ad anni 7 e mesi 6, non risultava decorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il P