Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded challenge to sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Akrimi Mohamed inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the sentencing motivation, but the court found the argument manifestly unfounded because the lower court had already set the base penalty at the statutory minimum and justified generic mitigating circumstances. Consequently, the decision upholds the conviction for robbery while rejecting the procedural objection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal challenging the motivation of a sentence is inadmissible if the objection is manifestly unfounded, particularly when the lower court has correctly applied the statutory minimum penalty and justified mitigating factors based on the gravity of the offense.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKRIMI MOHAMED nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 26/01/1990 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 17 gennaio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bari, in data 13 aprile 2016, nei confronti di Akrimi Mohanned, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., dichiarando estint' per intervenuta prescrizione i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 I. 895/1967. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che genericamente contesta un vizio di motivazione nella determinazione della pena inflitta, risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice già fissato la pena base in misura pari al minimo edittale all'epoca dei fatti vigente per la rapina (anni 3 di reclusione ed euro 516,00 di multa), e giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di mera equivalenza con le contestate aggravanti, in ragione della gravità del fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato !narnmissibile, con la condanna de . ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente