Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds violating Art. 581 c.p.p. and infounded arguments on leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ferrigno Maria Grazia inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The first ground was rejected because it was too generic, failing to specify which factual evaluations violated the law under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The remaining grounds were dismissed as manifestly unfounded since the lower court correctly denied habitual conduct and the penalty already met the statutory minimum. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the conviction's merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; The appeal must specify the grounds for violation to be admissible, and the denial of generic mitigating circumstances is lawful without positive justification when the penalty equals the statutory minimum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRIGNO MARIA GRAZIA nato a GELA il 05/07/1968 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; ot
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza in data 23 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Enna, in data 5 maggio 2021, nei confronti di Ferrigno Maria Grazia, confermava la condanna per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., dichiarando estinto per intervenuta prescrizione uno degli episodi di truffa contestati. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta una violazione di legge e un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di logiche valutazioni operate da entrambi i giudici di merito circa la prova della colpevolezza della Ferrigno per la truffa perpetrata ai danni dell'I.N.P.S., non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, avendo il secondo giudice, a pagina 3 della sentenza impugnata, correttamente escluso la causa di non punibilità, valorizzando la ripetizione della condotta criminosa e la sussistenza di un precedente specifico, elementi certamente idonei a fondare il diniego del beneficio di cui all'art. 131-bis cod. pen., che presuppone, invece, la non abitualità del comportamento; Osservato che anche l'ultima doglianza, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena, risulta manifestamente infondata, in quanto, da un lato, la sanzione inflitta è già pari al minimo edittale previsto ex art. 640, comma secondo, cod. pen., e dall'altro il diniego delle generiche, secondo il principio più volte espresso da questa Corte, può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lannin, Rv. 271315);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore D E POSIT.'A Il Pr