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Ordinanza — n. 4014/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4014/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were deemed generic and identical to previous submissions, failing to specify the factual basis for the alleged error. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirement of particularity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks the specific elements supporting the grievances, preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.

Parole chiave

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inadmissibility specificity of grounds factual elements cassation appeal generic arguments motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 23 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto, in data 15 luglio 2021 ; nei confronti di D'Ippolito Silvano, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D IPPOLITO SILVANO nato a TARANTO il 22/01/1955 LC avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 23 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto, in data 15 luglio 2021 ; nei confronti di D'Ippolito Silvano, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che l'intero ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione T.Iée,r,. di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico ed i JÌ motivi di ricorso risultano proposti esattamente negli stessi termini (tanto da doversi ipotizzare un copia e incolla); Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisit; prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi moss ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre . f