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Ordinanza — n. 4013/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against appellate court's rejection of appeal due to lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4013/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the Appellate Court of Bari's decision to reject the lower court's appeal. The appellant argued for violation of law and defects in reasoning regarding the lack of specificity in the first-instance judgment. The court found the appeal manifestly unfounded because the first-instance judgment had thoroughly analyzed the issues raised, rendering the specificity defect non-existent.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the first-instance judgment sufficiently addresses the arguments raised, negating any claim of lack of specificity or violation of law.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissibility of appeal violation of law defects in reasoning Cassation Court procedural requirements impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 648 cod. pen
inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 30 aprile 2015, nei confronti di Lionetti Massimiliano, confermando così la condanna in relazione a , reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIONETTI MASSIMILIANO nato a CERIGNOLA il 29/10/1971 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 22 novembre 2021, dichiarava. inammissibile l'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 30 aprile 2015, nei confronti di Lionetti Massimiliano, confermando così la condanna in relazione a , reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura per violazione di legge e vizio d motivazione la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, risulta manifestamente infondato, in quanto, anche a voler accogliere le generiche deduziorr difensive, dalla lettura della sentenza di primo grado emerge come il tribunale abbia ampiamente analizzato le questioni prospettate nell'atto di appello, sia in punto d' responsabilità, sia sotto il profilo sanzionatorio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi nte