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Ordinanza — n. 4012/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4012/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4012/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUGGETTI CRISTIAN nato a TARANTO il 26/03/1988 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLdSEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 26 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto, in data 23 novembre 2020, nei confronti di Fuggetti Cristian, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione, con riferimento all'eccessività della pena inflitta, alla mancata esclusione della recidiva contestata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi cosi in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. e cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 4012/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, in ogni caso, che le censure sono manifestamente infondate, avendo il secondo giudice puntualmente argomentato in ordine a ciascuno dei profili dedotti da' ricorrente, evidenziando, da un lato come il reato in questione fosse manifestazione di una maggiore pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali della stessa indole, e dall'altro la congruità della pena irrogata dal primo giudice, peraltro minima, senza che fossero elementi tali da poterla mitigare mediante il beneficio ex art. 62-bis cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena pericolo di reiterazione motivi di cassazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUGGETTI CRISTIAN nato a TARANTO il 26/03/1988 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLdSEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza in data 26 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto, in data 23 novembre 2020, nei confronti di Fuggetti Cristian, in relazione al reato di cui all'art. 640 cod pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione, con riferimento all'eccessività della pena inflitta, alla mancata esclusione della recidiva contestata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi cosi in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. e cod. proc. pen.;

Considerato, in ogni caso, che le censure sono manifestamente infondate, avendo il secondo giudice puntualmente argomentato in ordine a ciascuno dei profili dedotti da' ricorrente, evidenziando, da un lato come il reato in questione fosse manifestazione di una maggiore pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali della stessa indole, e dall'altro la congruità della pena irrogata dal primo giudice, peraltro minima, senza che fossero elementi tali da poterla mitigare mediante il beneficio ex art. 62-bis cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i