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Ordinanza — n. 4011/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for money laundering due to generic and unfounded legal grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4011/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Savarese Giuseppe inadmissible, upholding the lower court's conviction for money laundering. The appellant's arguments regarding evidence sufficiency, recidivism, and sentencing severity were deemed generic, repetitive of already rejected points, and legally unfounded. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal must be admissible; generic grievances, repetitive arguments, or manifestly unfounded claims regarding evidence, recidivism, or sentencing do not justify admitting an appeal against a criminal conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
money laundering conviction inadmissible appeal generic legal grievance recidivism aggravation procedural costs order Corte di Cassazione criminal appeal dismissal contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 648-bis cod. pen
di Savarese Giuseppe, in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVARESE GIUSEPPE nato a MELICUCCO il 26/03/1973 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; -RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 1 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palmi, in data 4 ottobre 2018, nei confront. di Savarese Giuseppe, in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine alla prova di penale responsabilità del prevenuto, oltre ad essere del tutto generico, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con argomentazioni avverso le quali il ricorrente omette di confrontarsi (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha individuato il dolo di riciclaggio del prevenuto nella ricezione di pezzi di ricambio per auto, provento di furto, successivamente installati sul proprio veicolo • sottolineando le ragioni di assoluta inidoneità della fattura prodotta a dimostrare la legittimità dell'acquisto, in quanto priva di sicuro riscontro, e peraltro non riguardante tutti i beni oggetto di contestazione);

Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge nella mancata esclusione della recidiva contestata, risulta manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice ha logicamente argomentato in ordine al riconoscimento dell'aggravante, evidenziando come il reato in esame fosse espressione dell'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alle precedenti condanne, peraltro per reati della stessa indole, e dunque della sua negativa personalità; Rilevato che anche la doglianza che si limita a censurare genericamente l'eccessività dello pena inflitta è manifestamente infondata, trattandosi, come già indicato dal secondo giudice, di pena contenuta nel minimo edittale;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichlarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore