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Ordinanza — n. 4010/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4010/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4010/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEBBRARO ODAIR nato il 21/09/1997 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 15 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 24 settembre 2019, nei confronti d Febbraro Odair, in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argoment' giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata in ctk la corte di appello ha logicamente escluso la speciale tenuità del danno, in ragione, non solo del valore non tenue del bene sottratto, ma anche delle modalità dell'azione e della lesione all'integrità personale patita dalla persona offesa, elementi certamente valutabili, stante la natura plurioffensiva della rapina);

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 4010/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanza attenuante infrazione privilegiata reato di poca entità commisurazione della pena per rapina difesa penale danno differenziale

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 15 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 24 settembre 2019, nei confronti d Febbraro Odair, in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEBBRARO ODAIR nato il 21/09/1997 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 15 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 24 settembre 2019, nei confronti d Febbraro Odair, in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argoment' giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata in ctk la corte di appello ha logicamente escluso la speciale tenuità del danno, in ragione, non solo del valore non tenue del bene sottratto, ma anche delle modalità dell'azione e della lesione all'integrità personale patita dalla persona offesa, elementi certamente valutabili, stante la natura plurioffensiva della rapina);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente