Cassation court dismisses appeal against conviction for attempted theft and assault, rejecting procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Burdi Fabio inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted theft and assault. The appellant argued for a different legal classification and the application of mitigating circumstances, but the appellate court had already thoroughly addressed these points regarding the violence's connection to the escape attempt and the lack of genuine repentance. The supreme court ruled that since the lower judges adequately motivated their decisions based on relevant facts, the appeal lacked merit and was therefore rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, 628 cod. pen.; Art. 164 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court has adequately addressed and rejected the appellant's arguments regarding legal classification and sentencing benefits without requiring consideration of every single favorable element.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURDI FABIO nato a BOLOGNA il 18/04/1980 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 3 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 16 dicembre 2020, nei confronti di Burdi Fabio, in relazione al reato di cui all'art. 56, 628 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un'errata applicazione di legge e un vizio di motivazione nella mancata derubricazione della tentata rapina nel delitto di furto tentato in continuazione con quello di percosse, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (s veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha ricostruito i fatti, sottolineando come la violenza esercitata dal prevenuto fosse strettamente connessa ai precedente tentativo di sottrazione e mirasse alla fuga per conquistare l'impunità);
Considerato che la seconda doglianza, che censura per vizio di motivazione il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice ha ampiamente motivate l'esclusione dei benefici, valorizzando elementi, quali l'assenza di effettiva resipiscenza da parte del prevenuto e i precedenti penali, peraltro specifici, certamente idonei a fondare, sia i , diniego delle generiche, sia una prognosi ex art. 164 cod, pen. in termini negativi; Osservato, altresì, il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutU gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente. che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano Alfonso, Rv. 279549 - 02);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore D E POSIT Il Pr z ente