Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4007/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4007/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction and sentencing but failed to provide specific factual elements supporting his claims. The court ruled that the appeal lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; The appeal must specify the factual elements underlying the grievances; generic complaints without such elements render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility specificity requirement factual elements grievances Code of Criminal Procedure appellate review lack of specificity bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 28 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Chieti, in data 8 ottobre 2021, nei confronti di Gheorghe Ionut, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEORGHE IONUT nato il 23/02/1991 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 28 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Chieti, in data 8 ottobre 2021, nei confronti di Gheorghe Ionut, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, e una violazione di legge nella determinazione della pena a questi inflitta, risultano del tutto generici; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; Considerato che nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una sentenza impugnata, che ha logicamente argomentato su entrambi i profili censurati dal ricorrente, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consi