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Ordinanza — n. 4006/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as facts were already fully examined by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4006/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Falsetta Mirco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower courts had already thoroughly analyzed evidence regarding Falsetta's liability for credit card misuse and receipt, rejecting his claims that the trial court erred in finding his criminal responsibility. The Court ruled that these arguments were not suitable for a cassation review because the factual and legal issues had been adequately addressed by the appellate and trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the conviction for credit card misuse and receipt are inadmissible when the lower courts have already comprehensively evaluated the evidence and legal grounds, rendering the cassation review of the same facts and arguments unnecessary.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility credit card misuse criminal receipt factual review exhausted cassation jurisdiction limits truffa in materia di credito abuso di carte-chèques ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 2, cod. pen.
Considerato che anche l'ultima doglianza, che censura il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, comma secondo, cod.
Art. 648, comma secondo, cod. pen.
Considerato che anche l'ultima doglianza, che censura il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, comma secondo, cod.
artt. 648 cod. pen
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 24 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 15 febbraio 2021, nei confronti d! Falsetta Mirco, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen.
art. 493-ter cod. pen
e 55, comma 9, D.Igs 231/2007 (attuale art. 493-ter cod. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969
Sez. 4, n. 24648 del 03/03/2015, Bortoletto, Rv. 263724
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALSETTA MIRCO nato a PESCARA il 19/08/1982 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 24 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 15 febbraio 2021, nei confronti d! Falsetta Mirco, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 55, comma 9, D.Igs 231/2007 (attuale art. 493-ter cod. pen.). Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per entrambi i delitti lui ascritti, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie (analizzate in modo compiuto ed analitico con riferimento alla condotta tenuta dai Falsetta, tra l'altro video ripresa e riferita dai testimoni Cocchiarella e Di Blasio), estranea al sindacato di legittimità, in relazione ai medesimi profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambe le sentenze di merito, che hanno difatti logicamente sottolineato come dall'istruttoria emergesse con tutta evidenza la responsabilità del Falsetta per l'indebito utilizzo della carta di credito, personalmente e in concorso con altr soggetti, oltre che la ricettazione della stessa, non avendo il prevenuto fornito la prova di aver compiuto il furto, così uniformandosi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di Questa Corte, secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969);

Considerato che anche l'ultima doglianza, che censura il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, comma secondo, cod. pen., si limita a riproporre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno difatti escluso la particolare tenuità del fatto, in ragione del preponderante rilievo della significatività del danno patrimoniale, che la ricettazione di una carta di credito può determinare, anche solo in termini potenziali (sul punto, si veda Sez. 4, n. 24648 del 03/03/2015, Bortoletto, Rv. 263724);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condani a il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell, Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estens