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Ordinanza — n. 4005/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for prefigured facts outside appellate review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4005/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that sought to reconstruct facts outside the scope of appellate review. The lower court had already established criminal liability based on victim statements corroborated by other testimonies and documentary evidence regarding injuries. The court ruled that the appellant's proposed alternative fact pattern was not a valid ground for review and dismissed the request for cost allocation due to late filing.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are limited to reviewing legal errors and procedural vices, not allowing the introduction of new factual reconstructions or alternative versions of events that were already adequately examined and rejected by the trial judges.

Parole chiave

Generato dall'IA
appellate review scope factual reconstruction criminal liability procedural inadmissibility corroborated evidence cost allocation Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCU' CRISTIAN nato a POPOLI il 18/06/1991 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 14 febbraio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara, in data 17 maggio 2021, nei confronti di Porcù Cristian, confermava la condanna per i reati di cui agli artt. 56, 629 e 582 cod. pen., nonché 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il delitto di cui all'art. 4 1.110/1975. Rilevato che tutti i motivi di ricorso, che contestano una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto per ciascuno dei reati lui ascritti, sono finalizzati a prefigurare un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata hanno difatti individuato nelle lineari dichiarazioni della persona offesa, ampiamente riscontrate da altre testimonianze e dalla produzione documentale relativa alle lesioni, un solido elemento per fondare la colpevolezza del Porcù in relazione a tutti i reati contestati; rilevata la tardività delle conclusioni della parte civile e della relativa richiesta di liquidazione spese, con conseguente inammissibilità delle richieste articolate perché depositate oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv. 281308-01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr