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Ordinanza — n. 4004/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of jurisdiction and generic lack of reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4004/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Campoli Stefano inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant challenged a lower court's conviction for theft and threats, arguing a lack of reasoning and erroneous legal application. The court rejected these claims as generic, noting the lower court's decision was logically coherent and within its proper jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the complaint concerns a lack of reasoning that is manifestly unfounded or if the challenge seeks a re-evaluation of evidence outside the scope of the jurisdictional review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of reasoning generic re-evaluation of evidence jurisdictional review limits theft and threats conviction censura dell'apprezzamento delle prove motivi di cassazione motivazione sufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOLI STEFANO nato a ROMA il 05/05/1976 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 31 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 7 febbraio 2018, nei confronti di Campoli Stefano, in relazione ai reati di cui agli artt. 635 e 612 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta una mancanza assoluta d: motivazione, oltre ad essere del tutto generico, è manifestamente infondato, trattandosi di vizio smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, anche alla luce della puntuale decisione di prime cure con cui la sentenza in questa sede impugnata si salda, con la conseguenza che le due pronunce possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01);

Considerato che la seconda doglianza, che contesta un'errata applicazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di minaccia, è finalizzata a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea a! sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che a pagina 4 hanno difatti rinvenuto nella condotta contestata al prevenuto la creazione del clima intimidatorio tipico del delitto di minaccia;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il PreSi