Italian Court dismisses appeal on recidivism appeal as arguments were already adequately examined by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Ion Cracea's appeal against the Second Instance Court's confirmation of his recidivism conviction inadmissible. The appellant argued for an erroneous application of law and illogical reasoning regarding the intent to receive stolen goods, but the court found these points merely repetitive of arguments already rejected by the lower judiciary. Consequently, the court upheld the original conviction based on the defendant's failure to provide documentation proving the vehicle's legal origin.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with sound legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRACEA ION nato il 01/11/1963 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 28 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Vasto, in data 11 novembre 2019, nei confronti ch Cracea Ion, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un'errata applicazione di legge e un'illogicità nella motivazione, in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha difatti logicamente desunto l'elemento soggettivo, non solo dalle condizioni esteriori dell'auto ricettata (lunotto posteriore rotto), ma anche dall'assenza di alcune documentazione, necessaria per comprovare il trasferimento della proprietà di un bene mobile registrato, in assenza di qualsiasi giustificazione quanto alla provenienza del bene.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre n