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Ordinanza — n. 4002/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4002/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4002/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPACENA DOMENICO nato a SARNO il 25/03/1958 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 17 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Latina, in data 9 gennaio 2019, nei confronti d: Pappacena Domenico, in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha sottolineato come dall'istruttoria emergesse i; ruolo centrale dell'imputato nella locazione delle celle ove stoccare la merce e nell'organizzazione del successivo trasferimento della stessa, così da rendere evidente la sua piena consapevolezza di ostacolare, con la propria condotta, l'accertamento della provenienza furtiva delle res);

Regesto Legislator

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art. 648-bis cod. pen; Ordinanza — n. 4002/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricettazione prove acquisite illegalmente imputazione di furto confisca dei proventi di reato favoreggiamento contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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art. 648-bis cod. pen
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 17 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Latina, in data 9 gennaio 2019, nei confronti d: Pappacena Domenico, in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPACENA DOMENICO nato a SARNO il 25/03/1958 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 17 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Latina, in data 9 gennaio 2019, nei confronti d: Pappacena Domenico, in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha sottolineato come dall'istruttoria emergesse i; ruolo centrale dell'imputato nella locazione delle celle ove stoccare la merce e nell'organizzazione del successivo trasferimento della stessa, così da rendere evidente la sua piena consapevolezza di ostacolare, con la propria condotta, l'accertamento della provenienza furtiva delle res);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto, secondo principio più volte espresso da questa Corte, il diniego del beneficio può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315-01);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il