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Ordinanza — n. 3998/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against agreed sentence for aggravated injuries due to lack of manifest error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3998/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bacha Mathlouthi inadmissible without formalities. The appellant challenged the agreed sentence for aggravated injuries, arguing an erroneous legal qualification of the facts. The court rejected this claim, citing established precedent that such challenges require a manifest error emerging directly from the charge, not merely a different reconstruction of facts.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against an agreed sentence is inadmissible if the alleged error in legal qualification does not constitute a manifest error emerging ictu oculi from the charge, as this would transform the agreement on the penalty into an agreement on the crime itself.

Parole chiave

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agreed sentence aggravated injuries manifest error legal qualification inadmissible appeal procedural law Cassation court errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Giuliano Giordani, ricorre avverso la sentenza del 21 giugno 2022 con la quale il Tribunale di Fermo, all'esito del giudizio celebrato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena concordata di mesi quattro e giorni dieci di reclusione per il delitto di lesioni personali aggravate.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
art. 444 cod. proc. pen
Giuliano Giordani, ricorre avverso la sentenza del 21 giugno 2022 con la quale il Tribunale di Fermo, all'esito del giudizio celebrato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena concordata di mesi quattro e giorni dieci di reclusione per il delitto di lesioni personali aggravate.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
279573; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
279842; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv.
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATHLOUTHI BACHA nato il 30/04/1983 avverso la sentenza del 21/06/2022 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle part-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Bacha Mathlouthi, avv. Giuliano Giordani, ricorre avverso la sentenza del 21 giugno 2022 con la quale il Tribunale di Fermo, all'esito del giudizio celebrato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena concordata di mesi quattro e giorni dieci di reclusione per il delitto di lesioni personali aggravate. Considerato che l'unico motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu ()culi dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971;

Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023) e, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis