Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for improper legal qualification due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Massimiliano Medolago Albani inadmissible. The defendant argued that the lower court erred in legally qualifying his actions as fraud, claiming the trial file lacked sufficient evidence. The court rejected this because the appeal was filed outside the specific time limits and grounds allowed for challenging plea bargain sentences under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty legality, and must be filed within strict statutory deadlines.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDOLAGO ALBANI MASSIMILIANO nato a BERGAMO il 02/06/1968 avverso la sentenza del 01/03/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdate--avv-i-so-,3-11~; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Massimiliano Medolago Albani, avv. Giuseppe Pierfrancesco Mussumeci, ricorre avverso la sentenza del giorno 01 marzo 2022 con la quale il Tribunale di Bergamo, all'esito del giudizio celebrato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena di anni due di reclusione in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui all'imputazione; Considerato che il motivo proposto, con il quale il ricorrente censura l'erronea qualificazione giuridica della vicenda, è volto a contestare l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ragione dell'asserita assenza di un compendio istruttorio idoneo a provare la colpevolezza del medesimo;
Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Considerato che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Preside