Cassation court dismisses appeal regarding statute of limitations due to procedural suspension periods not considered by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the statute of limitations had expired because the lower court failed to account for two specific periods of procedural suspension: one due to the defense attorney's withdrawal and another due to the pandemic. The court rejected this claim, ruling that the lower court correctly calculated the total time elapsed including these suspensions, thereby preventing the expiration of the limitation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The statute of limitations does not expire during periods of procedural suspension, and the lower court's failure to explicitly list these suspensions does not constitute a violation of law if the total duration was correctly calculated.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAMA TOMMASO nato a LICATA il 19/12/1960 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di Tommaso Famà, avv. Luigi Lanzerotti, ricorre avverso la sentenza del 17 dicembre 2021 della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del 14 settembre 2020 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Agrigento, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico e di truffa nella forma tentata e lo ha condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro trecento di multa Considerato che i motivi, proposti per violazione di legge e vizio di motivazione, con i quali il ricorrente lamenta la mancata dichiarazione di estinzione dei reati per decorso del termine di prescrizione, sono manifestamente infondati, in quanto non tengono conto del periodo totale di sospensione del processo (una prima sospensione di ottantaquattro giorni, intercorsa nel periodo dal 21 ottobre 2019 al 13 gennaio 2020, a seguito della dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze del difensore; una seconda sospensione di sessantaquattro giorni, in ragione della pandemia da Covid-19, con decorrenza dall'udienza del 30 marzo 2020), con conseguente erronea indicazione della data di intervenuta prescrizione dei reati.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Presidente