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Ordinanza — n. 3992/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as it violates admissibility rules by re-evaluating facts on merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3992/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Omar Fathidden inadmissible and ordered him to pay court costs. The defendant argued that his passive resistance should not be classified as a crime under Article 337 of the Penal Code, but the court noted he failed to address the lower court's reasoning. The decision was based on the principle that appeals must not reinterpret facts or challenge the substantive evaluation of evidence, which is reserved for trial courts.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 337 c.p.: An appeal is inadmissible if it merely reinterprets facts or challenges the substantive evaluation of evidence without raising a specific legal violation.

Parole chiave

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inadmissible appeal violation of law passive resistance merit review Cassazione admissibilità ritardo ingiustificato difetto formale di procedura tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 337 c.p.
per violazione di legge in relazione all'art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
per violazione di legge in relazione all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATHIDDEN OMAR nato a BOLOGNA il 18/05/1998 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Omar Fathidden, avv. Simone Balzani, ricorre avverso la sentenza del 13 aprile 2021 con la quale la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa assoluzione dal delitto di cui al capo e) della rubrica, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui alle residue imputazioni e ha rideterminato la pena in mesi undici e giorni quindici di reclusione; Considerato che con l'unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen., il ricorrente lamenta l'erroneo inquadramento nella fattispecie di reato di cui al capo b) della rubrica, di quello che, in realtà, era nient'altro che un atteggiamento di resistenza passiva, penalmente irrilevante, assunto dall'imputato; Considerato che il ricorrente non si confronta con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata, ma si limita a sviluppare censure attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano le decisioni dei giudici di merito.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere estensore Il Presid