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Ordinanza — n. 3871/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of generic penalty argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3871/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Sorrentino inadmissible for waiver. The appellant challenged the lower court's penalty determination on grounds of insufficient motivation, yet the appellate judgment had already thoroughly analyzed sentencing criteria under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the appellant effectively waived the specific objection by failing to provide a concrete comparison with the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal challenging a penalty determination is inadmissible for waiver if the appellant fails to provide a specific argument contrasting the lower court's reasoning with the contested decision, rendering the objection generic.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal insufficient motivation penalty determination generic argument Cassazione ordinanza aggravamento della pena reato flagrante reato grave

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO SALVATORE nato a SEGRATE il 21/11/1970 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; etfiG OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Salvatore Sorrentino avverso la sentenza della Corte di tu Appello di Milano, di conferma della sentenza del Tribunale di-Liche lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione ed C 412 di multa per i delitti di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto censura il vizio di motivazione relativamente alla determinazione della pena, con una struttura argomentativa del tutto generica, omettendo il confronto con la pronuncia impugnata, la quale ha dato ampiamente conto dei criteri seguiti per la commisurazione della pena, siccome investita in via esclusiva della quesitone con l'atto di appello, analizzando specificamente molti tra i criteri rilevanti ex art. 133 cod. pen. (gravità della condotta, intensità del dolo, precedenti penali del ricorrente).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2