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Ordinanza — n. 3866/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3866/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3866/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI FABIO nato a PIETRASANTA il 01/04/1980 avverso la sentenza del 21/09/2021 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Fabio Bianchi ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze indicata nell'intestazione, che lo ha condannato alla pena di € 1500 di multa per il reato di lesioni personali e rilevato che l'appello è stato dichiarato inammissibile e riqualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale di Firenze.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3866/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Fabio Bianchi ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze indicata nell'intestazione, che lo ha condannato alla pena di € 1500 di multa per il reato di lesioni personali e rilevato che l'appello è stato dichiarato inammissibile e riqualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale di Firenze.

Parole chiave

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lesione al piede risarcimento per errore giudiziario incidente ciclistico multa disciplinare all'avvocato risarcimento del danno alla persona sanzioni pecuniarie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI FABIO nato a PIETRASANTA il 01/04/1980 avverso la sentenza del 21/09/2021 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Fabio Bianchi ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Firenze indicata nell'intestazione, che lo ha condannato alla pena di € 1500 di multa per il reato di lesioni personali e rilevato che l'appello è stato dichiarato inammissibile e riqualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale di Firenze.

2. Considerato che il motivo proposto censura la motivazione della sentenza impugnata in riferimento al vizio relativo alla credibilità della persona offesa, consegnandosi così ad una valutazione di inammissibilità in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 co. 2-bis c.p.p., che ammette il ricorso avverso sentenze di competenza del giudice di pace per sola violazione di legge. Rilevato che, in ogni caso, il ricorso articolava inammissibili doglianze in fatto, comunque non proponibili al Collegio, poiché, come noto, in tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicat dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre