Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally by the defendant without a qualified defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant, Mehdi Djadi, filed it personally rather than through a qualified defense lawyer. The lower court had convicted him of aggravated theft, but the procedural requirement for a specific type of legal representation was not met. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: A cassation appeal must be signed by a defense lawyer registered in the special roll of the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJADI MEHDI nato il 03/04/1997 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOr ato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; "0"'
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 11 marzo 2022 del Tribunale di Milano, che aveva affermato la penale responsabilità di Mehdi Djadi per il reato di furto pluriaggravato, condannandolo alla pena di giustizia; - che il ricorso proposto avverso detta sentenza è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il