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Ordinanza — n. 3864/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3864/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3864/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEAGU IONEL nato il 16/05/1987 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOtdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello proposto da Ionel Neagu avverso la sentenza del 19 luglio 2021 del Tribunale di Pavia, che aveva affermato la sua penale responsabilità per più reati di furto, condannandolo alla pena di giustizia; - che il ricorso proposto avverso detta sentenza è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 516, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3864/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 516, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

Parole chiave

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ricorso per cassazione censura formulata in modo carente cognizione del ricorso per cassazione legittimazione a ricorrere allegazioni insufficientemente motivate diritto a un difensore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEAGU IONEL nato il 16/05/1987 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOtdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello proposto da Ionel Neagu avverso la sentenza del 19 luglio 2021 del Tribunale di Pavia, che aveva affermato la sua penale responsabilità per più reati di furto, condannandolo alla pena di giustizia; - che il ricorso proposto avverso detta sentenza è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'imputato, dovendo trovare applicazione gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 516, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il