Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural defects and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the payment of court costs and fines. The court ruled that the first ground was procedurally barred because new arguments were merely scanned and not formally deposited with proof of filing, rendering the petition insufficient. Furthermore, the remaining grounds regarding sentencing were deemed generic and unsupported by the facts, as the defendant's failure to maintain the bankrupt company's accounts negated any claim of minor culpability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be autosufficient and substantiated; arguments added without formal deposit or proof of filing are inadmissible, and generic reiterations of lower court arguments without new evidence fail to justify a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLENTA GIACOMINO nato a ANCONA il 24/08/1967 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Giacomino Polenta avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, di conferma della sentenza del Tribunale di Pesaro che lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di bancarotta semplice documentale.
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva breve in sanzione pecuniaria, è precluso in quanto proposto per la prima volta in sede di legittimità, per quel che consta al Collegio, che non può ritenere rilevanti, al riguardo, i motivi aggiunti che si assume presentati in appello, con la relativa richiesta di beneficio, solo scannerizzati all'interno del ricorso e non allegati con prova dell'avvenuto deposito alla Corte d'Appello: il ricorso al riguardo non è autosufficiente e prospetta una versione dei fatti processuali incerta, quindi.
3. Considerato che il secondo e terzo motivo, di denuncia dei medesimi vizi in riferimento alla determinazione della pena ed all'omessa concessione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., risultano meramente reiterativi delle censure svolte in sede di gravame, e comunque generici e manifestamente infondati: il comportamento tenuto dall'imputato si rivela ad un'immediata analisi affatto di particolare tenuità, tenuto conto dell'omessa totale tenuta della contabilità della fallita.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dice