Italian Court dismisses appeal for false certification as inadmissible due to lack of factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Maria Loredana Fazio inadmissible regarding her conviction for false certification. The appellant argued for a re-evaluation of facts and sentencing, but the court noted these arguments merely reiterated lower court grievances without new evidence. Consequently, the court refused to re-examine factual elements or sentencing proportionality, upholding the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; In cassation proceedings, the court of appeal is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new parameters for fact-finding unless manifest illogicality is demonstrated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIO MARIA LOREDANA nato a TERMINI IMERESE il 16/06/1995 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Maria Loredana Fazio avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, di conferma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese che l'ha condannata alla pena di sei mesi di reclusione per il delitto di cui agli artt. 482, 477 c.p.
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, di denunzia del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, risulta meramente reiterativo delle doglianze proposte in sede di gravame, oltreché formulato in fatto. Sul punto la Corte di Appello ha adeguatamente motivato in ordine alla non grossolanità del falso, evidenziando come difettasse nella specie una inefficienza strutturale del mezzo adoperato a trarre in inganno i terzi (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in cui si dà atto della idoneità dei falsi certificati medici in fotocopia a configurare il reato e della capacità ingannevole nei confronti della Preside della scuola destinata a riceverli).
Come noto, in tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, il quale censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in riferimento al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, omette il confronto con la motivazione fornita dal giudice di seconde cure, il quale ha ritenuto, con apprezzamento insindacabile nella presente sede, la congruità e proporzionalità della pena inflitta (non avendo la difesa evidenziato profili di criticità al riguardo) e la non meritevolezza delle predette attenuanti, alla luce della gravità della condotta, oggetto di reiterazione da parte dell'imputata 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12