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Ordinanza — n. 3859/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic sentencing complaint lacking specific factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3859/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding sentencing was too generic and omitted a specific comparison with the lower court's detailed reasoning. The appellant argued the sentence exceeded the statutory minimum, but the court noted the appellate court had already adequately addressed the defense's arguments in its written decision. Consequently, the court ruled that the discretionary sentencing power exercised by the lower courts was not subject to review in this manner.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal challenging the sentencing discretion is inadmissible if the complaint is generic and fails to provide a specific comparison with the lower court's detailed motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion review generic complaint rejection appellate court motivation penal law procedure lesione alla caviglia lesioni personali azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARA ARLA nato il 22/05/1972 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Aria Cara avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, di conferma della sentenza del Tribunale di Fermo che l'ha condannata alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di lesioni personali.

2. Considerato che il motivo di ricorso proposto, di censura della operata commisurazione della pena in termini non coincidenti con il minimo edittale, è generico poichè omette il confronto con la puntuale motivazione fornita sul punto dalla Corte territoriale, la quale ha adeguatamente risposto alla doglianza difensiva articolata nell'atto di gravame. Trattasi, al riguardo, di esercizio di un potere discrezionale che, in quanto motivato e non arbitrario, è insindacabile in sede di legittimità. In ogni caso, la Corte d'Appello può sempre integrare la motivazione del provvedimento impugnato, quale giudice del secondo grado di merito. Il motivo di ricorso, infine, è anche formulato in modo superficiale, generico anche dal punto di vista della sua struttura intrinseca.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre