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Ordinanza — n. 3858/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility regarding denied mitigation for lack of personal reparative intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3858/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Andrea Franchillo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the denial of mitigation under Article 62(6) of the Penal Code, arguing the court failed to recognize a reparative intent. The court ruled that the father's apology on behalf of the son did not constitute the defendant's personal will to repair, citing established precedent requiring direct personal knowledge and intent.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 6 c.p.; The court correctly denied mitigation because the defendant's father apologized for the son without the defendant personally expressing a will to repair, establishing that personal knowledge and intent are mandatory for such leniency.

Parole chiave

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mitigation denial reparative intent personal will parental apology Article 62 Penal Code inadmissible appeal Cassazione Roma danneggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 6 c.p.
Considerato che il motivo di ricorso proposto, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., oltre ad articolare doglianze in punto di fatto, è manifestamente infondato.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 22022 del 22/02/2018, Rv. 273587
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCHILLO ANDREA nato a MESSINA il 01/09/1992 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Andrea Franchillo avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza del Tribunale di Messina che l'ha condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione per i reati di violenza privata e danneggiamento.

2. Considerato che il motivo di ricorso proposto, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., oltre ad articolare doglianze in punto di fatto, è manifestamente infondato. È infatti immune da censure la motivazione di diniego fornita dalla Corte territoriale, che ha correttamente rilevato come difetti, nella specie, la manifestazione di una volontà riparatoria da parte dell'imputato, avendo il padre del medesimo chiesto scusa "per il figlio", senza fare in alcun modo propria una sua pregressa volontà in tal senso. Sul punto è stato condivisibilmente affermato, al contrario, che ai fini della concessione dell'attenuante il risarcimento può ritenersi eseguito personalmente dall'imputato solo se questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio (Sez. 4, Sentenza n. 22022 del 22/02/2018, Rv. 273587), circostanza insussistente nella specie.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembr