Italian Supreme Court dismisses appeal as facts are inadmissible in legality review proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the challenged facts constitute matters of fact rather than legal errors. The appellant argued that the lower courts failed to prove guilt due to lack of evidence and the credibility of the victim, claiming the burden of proof was improperly shifted. The court rejected this, noting that the trial judges conducted a complete and non-contradictory evaluation of evidence without requiring the defendant to prove innocence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments based on alleged factual errors or violations of the burden of proof are inadmissible in legality proceedings, as the Supreme Court reviews only the correct application of law, not the factual assessment of the trial courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSI ELVIRA nato a MESSINA il 29/03/1968 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Elvira Alessi avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza del Tribunale di Messina che l'ha condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 494 cod. pen..
2. Considerato che i due motivi di ricorso proposti, di denunzia della violazione di legge e del vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità penale, per mancata prova della colpevolezza (anche alla luce della operata valutazione di attendibilità della persona offesa), articolano doglianze in punto di fatto, inammissibili in sede di legittimità. Al contrario, nel caso di specie, i giudici del merito hanno operato una valutazione compiuta e non contraddittoria in relazione al loro convincimento, espresso con doppia conforme di condanna; né si pretende, come asserito dalla ricorrente, di riversare sull'imputata l'onere di provare la propria innocenza, evidenziandosi piuttosto come, a fronte di un quadro univoco di prova, la stessa non abbia fornito ai giudicanti una versione alternativa della vicenda, tale da ingenerare il ragionevole dubbio in ordine alla propria innocenza.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicemb