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Ordinanza — n. 3856/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as merely reiterative and lacking new arguments against partial imputability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3856/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Arnaldo Santoro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Santoro challenged a conviction for personal injuries, arguing that the lower court erred in finding partial imputability and failed to grant general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first argument was a mere repetition of previous grievances and the second lacked a necessary comparison with the lower court's reasoning on mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already examined in prior proceedings or fails to provide a new argumentative basis distinct from the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterative grievances partial imputability mitigating circumstances Cassazione ordinanza aggressione fisica lesioni personali lesione alla spalla

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 89 cod. pen.
art. 89 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 43952 del 2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 2017, Pettinelli, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO ARNALDO nato a CATANIA il 17/08/1972 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Arnaldo Santoro avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza del Tribunale di Messina che lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di lesioni personali.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, di denunzia della violazione di legge e del vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è meramente reiterativo delle censure proposte in sede di gravame, oltre che volto a sollecitare una rivalutazione probatoria estranea al sindacato di legittimità, nella misura in cui intende contestare la valutazione di parziale imputabilità dell'imputato, nei cui riguardi è stata ritenuta comunque l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., sostenendo il vizio totale di mente.

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunciano i medesimi vizi relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, omette il confronto con la motivazione fornita sul punto dal giudice territoriale, il quale ha valorizzato, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, i gravi e numerosi precedenti annoverati dal ricorrente (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 2017, Pettinelli, Rv. 271269).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicemb