Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3854/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating lower court arguments and failing to meet new fact review standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3854/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts erred in integrating the crime and denied generic mitigating circumstances, but the Court found these arguments merely repetitive of the appellate review. The Court ruled that it cannot re-evaluate factual elements or adopt new fact-finding parameters absent manifest illogicality in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-read factual elements or adopt new fact-finding parameters unless the lower court's reasoning is manifestly illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Fact Review Limitations Reiterative Arguments Generic Mitigating Circumstances Manifest Illogicality uso di false generalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
art. 494 c.p
Visto il ricorso proposto da De Sisto Pio Rosario avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, di conferma della sentenza del Tribunale di Forlì che lo ha condannato alla pena di due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 494 c.p.
art. 455 c.p
Vincenzo Nobile avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti di condanna nei suoi confronti alla pena di due anni, sei mesi di reclusione e € 500 di multa per il reato di cui all'art. 455 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SISTO PIO ROSARIO nato a NAPOLI 11 12/08/1958 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da De Sisto Pio Rosario avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, di conferma della sentenza del Tribunale di Forlì che lo ha condannato alla pena di due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 494 c.p. Vincenzo Nobile avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti di condanna nei suoi confronti alla pena di due anni, sei mesi di reclusione e € 500 di multa per il reato di cui all'art. 455 c.p.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in riferimento alla integrazione del reato contestato (sotto plurimi profili, quali il conseguimento di un effettivo vantaggio o l'offensività del fatto), è meramente reiterativo del motivo di appello, oltre a prospettare un'alternativa ricostruzione delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità. Come noto, in tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inoltre, l'assoluzione dal reato di truffa non esclude l'affermazione di responsabilità per il diverso reato di sostituzione di persona, sotto il profilo dell'offensività.

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, di censura del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie avvenuto, avendo il giudice valorizzato in termini ostativi i precedenti dell'imputato e il comportamento processuale tenuto.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12