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Ordinanza — n. 3852/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against fraud conviction for repetitive grievances and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3852/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged the fraud conviction and sentencing, arguing violations of procedural law and reasoning errors. The court rejected these claims as they merely repeated lower court findings without new evidence or logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals based on repetitive grievances or requests for new evaluation of discretionary sentencing are inadmissible if the lower court's reasoning is logical and sufficient.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances discretionary sentencing fraudulent insolvency procedural exhaustion attenuazione libera della pena modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., non è ammesso in questa sede perché affidato a doglianze meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 192 c.p
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., non è ammesso in questa sede perché affidato a doglianze meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
192 c.p.p., non è ammesso in questa sede perché affidato a doglianze meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv.
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
231708) ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbil:rio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
Sez. 5, n. 43952 del 2017
Sez. 5, n. 43952 del 2017, Pettinelli).
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZERZI LORIS nato a MILANO il 17/09/1971 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Loris Zerzi avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, confermando la pronuncia di prime cure, ha condannato il ricorrente per il reato di insolvenza fraudolenta e lesioni personali aggravate.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., non è ammesso in questa sede perché affidato a doglianze meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794). In particolare, la Corte d'Appello ha chiarito, in risposta al motivo di gravame, le ragioni di fatto che le hanno consentito di accertare il dolo del reato di insolvenza fraudolenta (desunte dal comportamento dell'imputato).

3. Ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta il vizio motivazionale in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbil:rio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851). Nel caso di specie, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa; la Corte territoriale ha valorizzato del tutto logicamente i precedenti penali numerosi del ricorrente (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 2017, Pettinelli).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci