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Sentenza — n. 3848/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3848/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3848/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAKO ANI nato a DURAZZO( ALBANIA) il 07/08/1990 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Vista la sentenza impugnata, con cui la Corte d'Appello di Bari ha confermato la condanna di Ani Sako per il reato di minaccia grave, commesso il 16.11.2014.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3848/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso proposto dall'imputato, con cui si censura violazione di legge in relazione all'art. 23-bis d.l.n. 137 del 2020 per omessa comunicazione delle conclusioni del procuratore generale, non è inammissibile, tenuto conto della giurisprudenza in tema di questa Corte regolatrice secondo cui la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del dl. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.

Parole chiave

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corrispondenza con il difensore procedimento in contumacia difetto formale di procedura omissione del ministero pubblico ritardo ingiustificato dell'azione penale censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., deve evidenziarsi che, in data 16.5.2022, è maturata la prescrizione del reato, non essendovi termini di sospensione noti al Collegio.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAKO ANI nato a DURAZZO( ALBANIA) il 07/08/1990 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Vista la sentenza impugnata, con cui la Corte d'Appello di Bari ha confermato la condanna di Ani Sako per il reato di minaccia grave, commesso il 16.11.2014.

2. Rilevato che il ricorso proposto dall'imputato, con cui si censura violazione di legge in relazione all'art. 23-bis d.l.n. 137 del 2020 per omessa comunicazione delle conclusioni del procuratore generale, non è inammissibile, tenuto conto della giurisprudenza in tema di questa Corte regolatrice secondo cui la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del dl. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 20885 del 28/4/2021, H., Rv. 281152). Inoltre, è stato affermato che il mancato rispetto dei termini per il deposito delle conclusioni del Procuratoregenerale, non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.

b) e c) cod. proc. pen., salvo che ciò abbia comportato per le altre parti la impossibilità di concludere (sul punto, Sez. 6, n. 28032de/30/04/2021, Rv. 281694). Nel caso di specie, non si dà atto in sentenza che, a fronte delle conclusioni del PG, siano state formulate le conclusioni della difesa che, dunque, potrebbe anche essere stata impossibilitata a concludere. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., deve evidenziarsi che, in data 16.5.2022, è maturata la prescrizione del reato, non essendovi termini di sospensione noti al Collegio.

3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12 dic