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Ordinanza — n. 3846/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late and reiterative, confirming conviction for private violence and aggravated injuries.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3846/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities due to its untimely filing and repetitive arguments. The appellant filed the petition on October 28, 2021, exceeding the 45-day deadline established by the Code of Criminal Procedure after the April 2021 appellate judgment became final. The court rejected the claim that the principle of double jeopardy was violated, noting the prior judgment concerned different victims than the current charges.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c; Art. 585, comma 2, lett. c; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit for filing the appeal, and the court may declare such inadmissibility without formalities.

Parole chiave

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untimely appeal statutory time limit reiterative arguments double jeopardy principle inadmissibility without formalities allegazioni insufficientemente motivate termini di ricorso tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: la sentenza impugnata è stata pronunciata il 30 aprile 2021, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod.
Art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.
pen., del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 29 luglio 2021, decorre il termine di 45 giorni (art.
Art. 585, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.
pen., del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 200 del 2016 Corte cost.
sentenza n. 200 del 2016 Corte cost.).
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INNOCENTI NICOLA nato a PISA il 05/11/1971 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEtdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Nicola Innocenti avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze che ha confermato la condanna di Nicola Innocenti per i reati di violenza privata, minaccia grave, nonché di lesioni personali aggravate.

2. Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: la sentenza impugnata è stata pronunciata il 30 aprile 2021, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 29 luglio 2021, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; detto termine è decorso il 14 ottobre 2021; il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 28 ottobre 2021. La stessa attestazione in calce alla sentenza d'appello indica il passaggio in giudicato al giorno 28.10.2021.

3. Rilevato, altresì, che i motivi proposti sono in ogni caso reiterativi di censura già adeguatamente valutate dalla Corte d'Appello, che ha evidenziato, in particolare, come non sussista alcuna violazione del principio di ne bis in idem poiché la sentenza passata in giudicato è relativa alle lesioni commesse ai danni di persona offesa diverse da quella coinvolta nella presente imputazione (cfr. sentenza n. 200 del 2016 Corte cost.).

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dic