Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to sufficient reasoning on denial of general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Michele Bonacini inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant general mitigating circumstances, arguing for a more detailed justification. The court found the lower court's reasoning sufficient, citing the defendant's professional status as a lawyer and the severe consequences of the crime on his client.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 59 c.p.: The appellate court's denial of general mitigating circumstances is valid if it provides a congruous reference to the decisive elements, such as the defendant's professional status and the gravity of the crime, without requiring an exhaustive enumeration of all facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACINI MICHELE nato a PARMA il 25/08/1971 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Michele Bonacini avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, previa dichiarazione di non doversi procedere per il reato di truffa, per intervenuta remissione di querela, ha rideterminato la pena per la residua imputazione di cui agli arttt. 482-476 cod. pen.
2. Considerato che i tre motivi di ricorso sono volti a censurare, tutti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, laddove consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso di specie, a pag. 18 della sentenza, sono state illustrate ampiamente le ragioni che hanno determinato il giudice d'appello a confermare il diniego delle attenuanti generiche: per la particolare intensità del dolo e le peculiari connotazioni di gravità del fatto, espressione della circostanza che il ricorrente si svela un "professionista", spinto da motivazioni riprovevoli, in violazione dei doveri deontologici derivati dal suo ruolo di patrocinatore legale.
Il reato ha provocato, poi, al cliente del ricorrente gravi conseguenze - mette in risalto la Corte d'Appello - impedendogli di contestare efficacemente in giudizio il proprio licenziamento.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dice