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Ordinanza — n. 3844/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grievances lacking specific factual re-evaluation requests against conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3844/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Di Raffaele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for theft under Article 455 of the Penal Code, citing generic violations of law and reasoning errors. The court rejected these claims as mere repetitions of defense arguments already properly addressed by the lower courts without specific factual re-evaluation requests.

Regesto Legislator

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Art. 455 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding unless manifest illogicality in the lower court's reasoning is demonstrated.

Parole chiave

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conviction for theft generic grievances factual re-evaluation manifest illogicality Article 455 penal code falsificazione di monete riproduzione e imitazione di biglietti di banca uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

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Art. 455 cod. pen.
Visto il ricorso proposto da Giuseppe Di Raffaele avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.
art. 455 cod. pen
Visto il ricorso proposto da Giuseppe Di Raffaele avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
207944), in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7110/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7110/2015, Musso, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RAFFAELE GIUSEPPE nato a TORINO il 16/01/1967 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Giuseppe Di Raffaele avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.

2. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, volti a censurare violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione dell'imputato per il reato ascrittogli, anche sotto il profilo dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio, sono affidati a doglianze generiche, meramente riproduttive di motivi difensivi già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794). Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7110/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12