Cassation appeal dismissed for generic grievances lacking specific factual re-evaluation requests against conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Di Raffaele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for theft under Article 455 of the Penal Code, citing generic violations of law and reasoning errors. The court rejected these claims as mere repetitions of defense arguments already properly addressed by the lower courts without specific factual re-evaluation requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 455 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding unless manifest illogicality in the lower court's reasoning is demonstrated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RAFFAELE GIUSEPPE nato a TORINO il 16/01/1967 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Giuseppe Di Raffaele avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, di conferma della condanna per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.
2. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, volti a censurare violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione dell'imputato per il reato ascrittogli, anche sotto il profilo dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio, sono affidati a doglianze generiche, meramente riproduttive di motivi difensivi già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794). Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;
Sez. 6, n. 47204 del 7110/2015, Musso, Rv. 265482).
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12