Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing and generic mitigating circumstances fall within trial court discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Simciuc Gheorghe inadmissible regarding sentencing and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for a new evaluation of the penalty and the application of leniency, but the Court held these issues belong to the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's decision was based on sufficient motivation and did not involve arbitrary reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The appeal against sentencing and the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible in cassation as it infringes upon the trial court's discretionary power, provided the decision is motivated and not arbitrary.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMCIUC GHEORGHE nato il 11/04/1993 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Simciuc Gheorghe avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, di conferma della condanna per il reato di lesioni personali aggravate.
2. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, volti a censurare l'operata graduazione della pena (secondo motivo), nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche (primo motivo), oltre che a replicare, senza alcun elemento di effettiva novità, i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 4 e 5 del provvedimento impugnato, in particolare), prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Rv. 238851); inoltre, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso di specie, sono stati valorizzati, ai fini del diniego del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., la gravità del pestaggio posto in essere e l'assenza di eventuali, utili elementi positivi di giudizio (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640;
Sez. 3, n. 19369 del 27/1/2012, Gallo, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/1/2013, La Selva, Rv. 254716; vedi anche Sez. 2, n. 2769 del 2/12/2008, dep. 2009, Poliseno, Rv. 242709).
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. / Così deciso il 12