Cassation appeal dismissed as new penalty argument inadmissible and discretionary under Italian Criminal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Michela Meloni's appeal inadmissible for introducing a new ground regarding the sentencing calculation for the first time at the final instance. The appellant argued the lower court erred in quantifying the five-month suspended sentence for the crime of false accusation, while the opposing party contended that sentencing falls within the trial judge's discretion. The court rejected the claim because the argument was neither new nor sufficiently specific, noting that judges must exercise discretion in accordance with Articles 132 and 133 of the Criminal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that a complaint regarding the quantification of a penalty is inadmissible if raised for the first time at the final instance, as sentencing remains within the discretionary power of the trial judge provided the decision is not arbitrary and is sufficiently motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELONI MICHELA nato a GENOVA il 30/04/1978 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Michela Meloni avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, di conferma della decisione del Tribunale di Genova che l'ha condannata alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, condizionalmente sospesa, per il reato di cui all'art. 495 c.p.
2. Considerato che il motivo unico di ricorso proposto, con cui si censura del vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, risulta innanzi tutto inedito, essendo stato proposto per la prima volta in sede di legittimità; d'altra parte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie in primo grado, con statuizione confermata implicitamente in appello. Inoltre, il motivo di censura è anche genericamente formulato.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre